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MEDIAZIONE e MANDATO. La mediazione si distingue dal mandato per l'esclusione di rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza tra il mediatore e le parti , per la mancanza , nel mediatore, dell'obbligo giuridico di prestare la propria opera per la conclusione dell'affare, e per la carenza di un diritto dello stesso a qualsiasi compenso nel caso che l'affare non sia concluso.(Cass. 15 dicembre 1962,n.3368,in rep.Foro it. 1962,col.1769). Il diritto del mediatore alla provvigione sorge e matura allorchè la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto di un concreto apporto causale tra l'attività da lui prestata e l'accordo, giuridicamente rilevante, raggiunto dalle parti sull'affare mediato; perchè sussista tale nesso di causalità, agli effetti di cui all'art.1755 cod.civ.,1° comma ,pur se non occorre il perdurante intervento del mediatore durante tutte le fasi delle trattative ,è necessario, però, che l'accordo definitivo fra i contraenti sull'operazione economica, in che l'affare consiste, debba collegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei futuri contraenti;... Colui il quale fa valere in giudizio la pretesa alla provvigione per un'opera mediatrice che assume di avere prestato ,deve assolvere all'onere probatorio che è a suo carico ; deve ,cioè,dimostrare che l'attività svolta sia stata quella determinante la conclusione del negozio mediato, senza della quale le parti non sarebbero pervenute al reciproco consenso, per ciascuna di esse giuridicamente vincolante .(Cass.8 ottobre 1968,n.3160,in Rep.Foro it. 1968,col.1578). ![]() |
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