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MEDIAZIONE : natura giuridica . Non contrasta con la natura giuridica della mediazione nč con la funzione di imparziale intermediario fra i contraenti , la circostanza che il mediatore si faccia , come "nuncius" , portatore della proposta dell'uno all'altro ; anzi, quest'attivitā, di riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza e adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi , č tipica della mediazione; ed č indifferente che l'iniziativa dell'affare parta dallo stesso mediatore o, da una delle parti, e che, nell'un caso e nell'altro ,sia il mediatore a sollecitare la proposta ,o a ricevere l'incarico di riferirla ,o a mettere in contatto i possibili contraenti prima che alcuna proposta concreta sia stata formulata.(Cass.16 dicembre 1971,n.3668,in Rep.Foro it. 1971,col.1863). Il rapporto di mediazione ,ed il conseguente diritto alla provvigione,sussiste indipendentemente sia dal preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore ,sia dal previo conferimento dell'incarico, in quanto esso si fonda sull'effettiva ed imparziale interposizione del mediatore, volta a favorire la conclusione dell'affare, accettata anche tacitamente dalle parti .(cass.8 marzo 1974,n.612,in Mass.Foro it. 1975,col.156). Cass.civ.,sent. n.2136 del 25 febbraio 2000,sez.III. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo , con la conseguenza che anche la semplice attivitā consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente , o nella segnalazione dell'affare , legittima il diritto alla provvigione , sempre che la descritta attivitā costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore , e poi valorizzata dalle parti. Nč, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, la assoluta identitā delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente , e con l'intervento di altro mediatore , non essendo un unico elemento di parziale differenziazione , da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attivitā originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso. ![]() |
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